Oggetto: Nuova Normativa sui Sistemi di Pagamento
Gentile Cliente,
desideriamo informaLa che nel Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010 è stata recepita la PSD (Payment Services Directive), il cui Decreto di Recepimento, datato 27 gennaio 2010, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 13 febbraio 2010.
La nuova normativa intende rispondere più efficacemente alle esigenze degli utenti in termini di maggiore trasparenza sulle modalità di esecuzione delle disposizioni di pagamento, di contenimento dei tempi di esecuzione e dei costi, riducendo, nel contempo, gli oneri degli specifici servizi posti a loro carico.
La nuova regolamentazione, che prende avvio a partire dal 1° marzo 2010, si applica alla più parte dei servizi di pagamento (rimangono esclusi unicamente gli assegni e gli effetti cartacei, come cambiali, tratte, ecc.), ai relativi conti di regolamento (conti correnti e conti deposito) e introduce nuovi obblighi in materia di trasparenza delle informazioni e innovate regole e responsabilità per l´esecuzione delle operazioni di incasso e pagamento, cui sia le banche, sia i clienti devono attenersi.
Il citato Decreto di recepimento prevede tuttavia un regime transitorio per alcuni punti che di seguito sintetizziamo:
- Informativa contrattuale: le banche possono comunicare ai propri clienti le condizioni contrattuali modificate entro il 30 aprile 2010, pur applicando le condizioni previste dalla normativa dal 1° marzo 2010;
- Servizi di Incasso: i necessari adeguamenti per gli aspetti riguardanti gli Incassi Commerciali Interbancari (Ri.Ba., RID, Mav e Bollettino Bancario Freccia) sono stati posticipati al 5 luglio 2010. Non appena saranno definite le modifiche in corso in quest´ambito, sarà nostra premura fornire tutte le informazioni circa le novità introdotte.
A partire dal 1° marzo 2010, la Direttiva è quindi immediatamente applicabile ai Bonifici e ai pagamenti con Carte di pagamento.
In particolare, la normativa si applica ai bonifici nazionali o da e verso i Paesi dell´Unione Europea, oltre a Islanda, Norvegia e Liechtenstein, in euro o altre divise dei medesimi Stati.
Al riguardo, si provvede di seguito a segnalare le principali novità introdotte.
- Obbligo di utilizzo del codice IBAN come identificativo unico del conto del beneficiario per tutti i bonifici. Pertanto, i pagamenti vengono eseguiti solamente sulla base di tale codice (che contraddistingue univocamente il conto del beneficiario). Anche per i bonifici nazionali è obbligatorio l´utilizzo dell´IBAN quale identificativo del beneficiario.
I bonifici privi di questa informazione o dotati di vecchie coordinate bancarie (BBAN - Cin/Abi/Cab/Conto) non possono più essere eseguiti.
- Tempi di esecuzione delle disposizioni impartite e valuta di addebito.
I bonifici nazionali da e verso i Paesi sopra citati sono eseguiti in tempi certi: in particolare, fatta salva la stipula di eventuali differenti accordi, se disposti in euro o in una valuta dell´Unione Europea, in assenza di conversioni valutarie, la disponibilità delle somme presso la banca del beneficiario è garantita entro un giorno lavorativo dalla data di ricezione dell´ordine, quando questo viene disposto tramite canali telematici, ed entro due giorni lavorativi se la disposizione viene impartita in agenzia, ovvero su supporto cartaceo o ottico/magnetici.
I tempi citati sono ovviamente subordinati all´eseguibilità dei bonifici (presenza di fondi adeguati, benefirma, cut off di presentazione rispettato). Le valute di addebito delle disposizioni impartite coincidono sempre con la data di esecuzione delle stesse; non vengono, quindi, applicati ¨stacchi di valuta¨.
- Disponibilità delle somme e valuta di accredito delle stesse.
La disponibilità dei fondi e la data valuta applicata al conto corrente di accredito coincidono sempre con la data in cui la banca ha ricevuto le somme (data regolamento interbancario); non è quindi applicato alcuno ¨stacco valuta¨ sui bonifici a Lei destinati.
- Presentazioni e termini di esecuzione
Gli ordini di pagamento inviati via canale telematico (Scrigno Internet Banking o CBI) o presentati allo sportello possono contenere l´indicazione della data di esecuzione: è la data in cui deve essere eseguito il bonifico e corrisponde alla data e alla valuta di addebito sul conto dell´ordinante. Il conto del beneficiario viene accreditato, invece, nello stesso giorno del regolamento interbancario della somma pertinente.
Ne consegue che la data valuta di accredito non può essere posticipata rispetto alla data di regolamento e, più in generale, non può più essere specificata una data valuta per il beneficiario.
Per prenotare un pagamento in data futura è possibile indicare una data esecuzione posticipata e, qualora la data richiesta fosse un giorno festivo, l´operazione verrà effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
Per quanto riguarda i termini di presentazione, i bonifici disposti tramite i canali telematici sono considerati ricevuti in giornata se pervengono alla banca entro le ore 12.00.
Le disposizioni di pagamento presentate su supporto cartaceo o su supporto ottico/magnetico sono considerate ricevute in giornata se pervengono alla banca entro l´orario di chiusura degli sportelli al pubblico; tuttavia, se le presentazioni contengono più di 10 operazioni, sono considerate ricevute in giornata solo se consegnate prima delle due ore precedenti la chiusura della filiale.
Dopo gli orari indicati, la banca non garantisce l´esecuzione in giornata: in tal caso i tempi massimi di esecuzione sono calcolati a partire dal giorno lavorativo successivo.
Per i bonifici esteri, provenienti da o diretti a Paesi che hanno recepito la direttiva europea PSD, la modalità di addebito delle spese rispetta il principio di competenza (SHARE o SHA), che prevede che ciascun cliente sostenga solo le spese applicate dalla propria banca o dal proprio prestatore di servizi di pagamento e non anche quelle della banca o del prestatore di servizi corrispondente.
- Inammissibilità della richiesta di addebito con valuta media ponderata, in caso di disposizioni multiple di pagamento.
Per le disposizioni multiple di bonifico che prevedono date di valuta di addebito differenti, Le precisiamo, qualora fosse di interesse, che il regolamento di tali operazioni non può più avvenire con una valuta media.
Pertanto:
- le presentazioni inviate tramite i servizi internet vengono automaticamente suddivise in gruppi omogenei di disposizioni, per data di addebito e data valuta di addebito, che saranno addebitati nel rispetto dei singoli tempi di esecuzione previsti dalle nuove norme e dalle condizioni negoziate;
- le presentazioni cartacee e similari devono invece essere consegnate alla filiale già suddivise per data di regolamento o per data di esecuzione.
- Inammissibilità della retrodatazione della valuta di addebito.
Non è più possibile disporre bonifici con retrodatazione della valuta di addebito sul conto dell´ordinante (data valuta di addebito antecedente la data di disposizione dell'ordine - prassi nota come "valuta antergata").
In previsione dell´entrata a regime della Direttiva ci permettiamo di ribadire alcuni suggerimenti operativi, che sarebbe opportuno venissero attentamente considerati:
- tutti i debitori, con cui sono stati concordati pagamenti tramite bonifico, debbono avere a disposizione il corretto codice IBAN del conto interessato;
- per tutti i bonifici disposti è necessario essere in possesso del codice IBAN del conto corrente di appoggio;
- i pagamenti tramite bonifico, consegnati a questa banca, devono tener conto dei tempi e delle modalità di presentazione indicati nel presente documento;
- le disposizioni di bonifico relative a pagamenti di stipendi devono essere presentate alla banca per tempo, avendo presente che, come detto, non è più possibile accettare presentazioni con valute antergate. Inoltre, anche in questo caso, è necessario indicare i corretti codici IBAN.
Esempio.
Per accreditare gli stipendi al beneficiario il giorno giovedì 30, il datore di lavoro deve far pervenire le disposizioni prima:
- delle ore 12 del giorno mercoledì 29, se trattasi di invio telematico;
- della chiusura dello sportello (per distinte contenenti al massimo 10 disposizioni) o delle due ore precedenti la chiusura dello stesso (per distinte contenenti più di 10 disposizioni) del giorno martedì 28, in caso presentazioni alla filiale.
Oltre tali termini l´ordine si considererà ricevuto il giorno successivo, con conseguente spostamento di un giorno delle date di lavorazione, di addebito e di accredito al beneficiario.
Le filiali della Banca sono naturalmente a disposizione per qualsiasi necessità o approfondimento sull´argomento.
Cordiali saluti.
Sondrio, febbraio 2010
Banca Popolare di Sondrio